ELETTROSMOG: CLAMOROSA ORDINANZA DEL CONSIGLIO DI STATO. CHIESTO NUOVO INTERVENTO DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA SU UNA QUESTIONE GIA’ TRATTATA. UNA INSISTENZA CHE DENOTA AMBIGUITA’ E DESTA SOSPETTI !

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Il Consiglio di Stato invoca l’intervento della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, rimettendo una questione pregiudiziale già trattata: la compatibilità con le norme europee della disciplina italiana, che consente alle amministrazioni locali di introdurre criteri localizzativi, diretti a vietare gli impianti di telefonia mobile in prossimità di “siti sensibili” (Ord. CdS Sez. VI – 5515 del 22/07/2021).

Il clamore è dettato dal fatto che la medesima sezione VI del Consiglio di Stato aveva già posto lo stesso quesito alla CGUE nel 2019, con ordinanza 2033, in occasione della sospensione del giudizio nel merito sui criteri localizzativi indicati nel Regolamento per gli impianti di telefonia mobile, vigente nel Comune di Roma. Oggi la questione si ripete nei confronti delle norme regolamentari applicate dal Comune di Venezia.

In quella occasione la Corte europea, a sua volta con ordinanza C-368/19, emessa il 16 gennaio 2020, si era espressa pacificamente, liquidando come “manifestamente irricevibile” la domanda di pronuncia pregiudiziale del CdS, argomentando l’inapplicabilità delle direttive europee – in particolare, la direttiva sul “servizio universale” – alle prestazioni di comunicazione mobile, con l’assunto che tale direttiva è esclusivamente riferita alla telefonia fissa.

Nella stessa ordinanza la CGUE aveva chiarito che la potestà regolamentare dei comuni in materia di insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzazione dell’esposizione ai campi elettromagnetici non è in via di principio incompatibile con le norme europee sulla concorrenza.

Pertanto, il nuovo, recente rinvio alla CGUE operato dal Consiglio di Stato suona quantomeno ambiguo: non solo perché nel testo della pronuncia non si fa alcun cenno al precedente illustre di appena un anno fa, con cui si era tentato di neutralizzare il Regolamento capitolino, ma soprattutto perché l’insistenza dell’organo d’appello della giustizia amministrativa fa sospettare un cambio eccessivamente repentino di orientamento, su un tema delicato come quello della sopravvivenza in capo agli enti locali di competenze regolamentari nel settore della telefonia mobile.

I decreti “Semplificazione” (DL 76/2020) e “Semplificazione-bis” (DL 77/2021) hanno assestato colpi pesantissimi alle prerogative dei comuni circa la gestione del territorio in tema di telecomunicazioni.

Possiamo affermare che è in atto un vero e proprio processo di delegittimazione degli enti locali, progressivamente spogliati di poteri e competenze, sul presupposto che lo sviluppo tecnologico del Paese non può subire rallentamenti od ostacoli.

Il recente attacco sferrato dalle TELCO, con la complicità di certa politica, al quadro dei limiti elettromagnetici in vigore nel nostro Paese, testimonia quanto siano pressanti le iniziative per smantellare l’insieme di norme poste a tutela del territorio e della salute.

Oggi, l’intervento del Consiglio di Stato, diretto a porre ancora una volta in discussione l’art. 8, comma 6, della Legge 36/2001 sull’inquinamento elettromagnetico, offre la misura più eloquente della spregiudicata ostinazione di chi agisce nel nostro Paese, per depotenziare i principi costituzionali su cui poggia il nostro Ordinamento.

Noi siamo convinti che lo sviluppo tecnologico e digitale del nostro Paese debba essere perseguito con il buon senso, la collaborazione e il coinvolgimento di tutti gli attori del processo evolutivo, evitando forzature e colpi di mano, che rischiano di mettere a repentaglio gli equilibri alla base della convivenza del nostro tessuto civico e territoriale.

Giuseppe Teodoro – Vice Presidente di Ecoland

Consulente delle amministrazioni comunali per le politiche di gestione territoriale delle infrastrutture di comunicazione elettronica

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